Abstract
dc:descriptionLa Tesi mira a saggiare la validità teorica e l’efficacia pratica delle tecniche di tutela penale del patrimonio culturale. Il tema della protezione del patrimonio culturale è stato oggetto di studio da parte di tutte le branche della scienza giuridica. Cionondimeno, ritornare a frequentare luoghi già esplorati non costituisce, per il penalista, uno sforzo inutile. Anzi, l’urgenza di approfondire la ricerca in quel ramo (o, quantomeno, in quella “nicchia”) del sistema penale che costituisce il c.d. “diritto penale del patrimonio culturale” è sempre più avvertita. Già da parecchi anni, infatti, appare evidente l’inadeguatezza delle conoscenze empirico-criminologiche e la conseguente insufficienza del quadro normativo rispetto alla pervasività, alla rilevanza economica e alla dannosità sociale assunte dal fenomeno della criminalità nel settore delle antichità e dell’arte. La consapevolezza della peculiarità dello statuto ontologico e giuridico dei beni culturali e paesaggistici quali “testimonianze aventi valore di civiltà” e il conseguente riconoscimento del carattere collettivo, sovranazionale e intergenerazionale degli stessi, impongono al giurista, in generale, di valorizzare la naturale correlazione tra il loro presidio e la garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo e al penalista, in particolare, di individuare tecniche di tutela adeguate a salvaguardare il complesso di valori tangibili ed intangibili che li animano. L’importanza di un riordino della materia è stata recentemente colta anche dal legislatore, il quale, all’esito di un iter di riforma piuttosto lungo e articolato – ma, forse, non altrettanto meditato – ha emanato la l. 9 marzo 2022, n. 22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”. D’un canto, la novella costituisce una risposta all’esigenza di dare piena attuazione alle direttive che promanano dalla Carta costituzionale, in un contesto di progressiva valorizzazione dei diritti c.d. “culturali” quali veri e propri diritti fondamentali dell’uomo. Preso atto dell’insufficienza di un sistema fondato sul paradigma di tutela dei beni tradizionali, incentrato sul rilievo meramente economico dei beni protetti, la l. n. 22/2022 rappresenta un primo tentativo di sviluppare strategie specifiche di protezione del patrimonio culturale, che identifichino il fulcro del disvalore penale nell’offesa che la condotta criminale arreca al libero esplicarsi della funzione prettamente culturale del bene a favore del “pieno sviluppo della persona umana”, sia come singolo sia come esponente di una comunità. Dall’altro canto, la riforma mira a soddisfare la necessità di fronteggiare i fenomeni criminali transnazionali con strategie condivise su base comune, conformando l’ordinamento italiano alle disposizioni contenute nelle principali fonti europee e internazionali, a partire dall’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, aperta alla firma a Nicosia il 19 maggio 2017 e ratificata dall’Italia con la l. 21 gennaio 2022, n. 6. L’analisi del recente testo legislativo rappresenta indubbiamente una stimolante occasione per riflettere sulle strategie di enforcement dei diritti fondamentali dell’uomo e per interrogarsi su problemi di grande momento: la transnazionalità dei fenomeni criminali da affrontare, che superano i confini fisici e giuridici statali; l’evoluzione dei soggetti e dei processi di produzione normativa, con la crescente centralità delle fonti internazionali e sovranazionali anche in un settore come il diritto penale, da sempre ancorato a dinamiche prettamente autarchiche; l’evoluzione delle tecniche di tutela (non solo penalistiche) e delle forme di responsabilità in un contesto di progressiva globalizzazione del diritto. Si tratta, in ultima analisi, del tema cruciale del rapporto fra diritto penale interno, da un lato, e diritto internazionale e diritto dell’Unione europea, dall’altro. Ma vi è di più. Studiare il “diritto penale del patrimonio culturale” vuol dire anche intersecare rilevanti argomenti di teoria generale. E così, analizzando l’oggetto della tutela e chiedendosi, più precisamente, se e in che modo l’interesse giuridico relativo al valore storico o artistico del bene culturale possa orientare la costruzione (in una prospettiva de iure condendo) e la ri-costruzione (in una prospettiva de iure condito, interpretativa) delle singole fattispecie incriminatrici, si può riflettere sullo statuto nel nostro ordinamento del controverso concetto di “bene giuridico”, inteso sia quale strumento critico-selettivo nella scelta di ciò che può legittimamente assurgere a reato sia quale referente relazionale del principio di offensività. Meditando, poi, sulla formulazione strutturale delle singole fattispecie nel sistema vigente, si ha l’opportunità di misurarsi con talune delle patologie più gravi del diritto penale contemporaneo: la sconfortante insufficienza del drafting legislativo e la crisi del principio di tassatività in materia penale; l’abbondanza di elementi normativi e di vere e proprie norme penali in bianco; l’uso – e l’abuso – di fattispecie di “mera disobbedienza” nei confronti delle prescrizioni amministrative; il ricorso sempre meno oculato a fattispecie di reato di pericolo astratto o financo presunto; il rapporto – e la sovrapposizione – tra la tutela di tipo penale e la tutela di tipo amministrativo. Il lavoro mira, infine, a vagliare la compatibilità dell’armamentario penalistico predisposto a salvaguardia del patrimonio culturale con i tradizionali principi di garanzia del diritto penale. Proprio nell’ottica da ultimo cennata – pur nella consapevolezza dell’ineludibilità di ulteriori interventi di riforma, auspicabilmente organici – è opportuno tenere alta la guardia contro gli eccessi dell’imperante “panpenalizzazione”. In un settore come quello di cui si tratta – segnato dal rilievo eminentemente evocativo del bene protetto – si corre, infatti, il rischio che il diritto penale venga impiegato per finalità meramente simboliche, secondo la logica “populistica” che dietro la maschera semplificatoria della moltiplicazione delle fattispecie incriminatrici e dell’irrigidimento delle risposte sanzionatorie cela l’assenza di una seria volontà politica di contrastare un fenomeno criminale nella sua complessità. Risulta, al contrario, opportuno contenere l’intervento penalistico entro i limiti dell’extrema ratio, predisponendo – in ossequio ai principi di sussidiarietà, di meritevolezza della pena e di frammentarietà – un sistema di tutela progressivo e flessibile, che sappia fare un uso consapevole degli strumenti propri di altri settori dell’ordinamento, capaci di garantire al patrimonio culturale una tutela più efficace ed efficiente, sia in fase preventiva che in fase repressiva.
Degree
thesis:*- Grantor dc:publisher
- Università degli studi di Catania
- Year dc:date
- 2024
Author and committee
dc:creator, dc:contributor.*- Author dc:creator
-
- SANTORO, UGO
- Contributors dc:contributor
-
- MAUGERI, Anna Maria
Subjects
dc:subject × 22- Criminal law protection of cultural heritage
- Italian Law no. 22/2022
- Title VIII-bis of the Italian Criminal Code
- Convention on Offences relating to Cultural Property
- "Real" and "declared" cultural property
- Techniques of crime prevention
- Art. 9 of the Italian Constitution
- Cultural heritage
- Fundamental human right
- Criminal offences and administrative offence
- UNESCO
- Tutela penale del patrimonio culturale
- L. n. 22/2022
- Titolo VIII-bis c.p.
- Convenzione di Nicosia
- Patrimonio culturale reale e dichiarato
- Reati di danno e di pericolo
- Art. 9 Cost.
- Beni culturali
- Beni paesaggistici
- Diritti fondamentali dell’uomo
- Extrema ratio
Rights
dc:rights- Statement dc:rights
-
- info:eu-repo/semantics/openAccess
- license:PUBBLICO - Pubblico con Copyright
- license uri:iris.PUB02
- Language dc:language
- ita
Identifiers
dc:identifier.*- Handle dc:identifier
- https://hdl.handle.net/20.500.11769/641483
- OAI identifier oai:identifier
- oai:www.iris.unict.it:20.500.11769/641483