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Il presente lavoro riflette criticamente sulla citata dicotomia, in particolare mettendo in luce lo stretto legame tra la creazione e lâ€TMinterpretazione della disposizione penale, da un lato, e lâ€TMaccertamento degli enunciati fattuali, dallâ€TMaltro. La ricostruzione del fatto, analizzata attraverso lo studio dello standard probatorio, Ã ̈ qui intesa come il procedimento che dÃ&nbsp; alla tipicitÃ&nbsp; dimensione effettiva e, pertanto, come lâ€TMindefettibile polo dialettico della legalitÃ&nbsp; sostanziale. AffinchÃ© questâ€TMultima possa esplicare le sue fondamentali funzioni garantistiche si reputa necessario non solo che lâ€TMaccertamento degli enunciati fattuali sia rispettoso dello standard â€ ̃al di lÃ&nbsp; di ogni ragionevole dubbioâ€TM, ma anche, e prima ancora, che i concetti penalistici siano suscettibili di essere provati in giudizio. Il lavoro insiste su queste due condizioni invitando il penalista ad accostare lâ€TMispirata riflessione dogmatica a un attento confronto con la realtÃ&nbsp; del processo.","abstract_html":"Il progresso del pensiero giuridico Ã ̈ talvolta ottenuto tramite la rivisitazione di vecchie dicotomie. La granitica separazione tra diritto penale sostanziale e processuale rientra tra queste: si tratta di unâ€TMereditÃ&amp;nbsp; ingombrante che, a ragione, il pensiero penalistico contemporaneo problematizza con sempre maggiore frequenza, mostrando lâ€TMopacitÃ&amp;nbsp; della demarcazione tra le due branche e promuovendo un approccio metodologico interdisciplinare. Il presente lavoro riflette criticamente sulla citata dicotomia, in particolare mettendo in luce lo stretto legame tra la creazione e lâ€TMinterpretazione della disposizione penale, da un lato, e lâ€TMaccertamento degli enunciati fattuali, dallâ€TMaltro. 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