{"id":{"repo_id":"trento","oai_identifier":"oai:iris.unitn.it:11572/367757"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/trento/oai:iris.unitn.it:11572/367757","repository":{"repo_id":"trento","name":"Università degli Studi di Trento","base_url":"https://iris.unitn.it/oai/request"},"display":{"title":"Die (Un)Verhältnismäßigkeit der Strafe: eine Vergleichende Untersuchung Anhand Konkreter Fälle","abstract":"Nel presente lavoro è stato approfondito il ruolo del principio di proporzionalità nel campo delle sanzioni, attraverso un confronto con il sistema penale tedesco e con i principi derivanti dal piano sovranazionale. Partendo da un’analisi dei fondamenti giuridico-filosofici del principio in questione, si è voluto mettere in evidenza la fungibilità dello stesso nelle argomentazioni di posizioni teoriche anche distanti tra loro. Minimo comun denominatore di tali impostazioni risiede nell’attribuzione alla nozione di proporzionalità del concetto di giustizia e razionalità. Nel prosieguo della trattazione si è analizzato il ruolo del principio di proporzionalità all’interno del sistema giuridico italiano, ed in particolare il ruolo svolto dallo stesso nelle pronunce della Corte Costituzionale, ove il concetto di proporzionalità viene adoperato quale sinonimo di ragionevolezza. Rimanendo sul piano delle pronunce di costituzionalità sulle pene, si è analizzata la nozione di proporzionalità quale ultima ratio del diritto penale, come elaborata dai tribunali tedeschi, nonché dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Sebbene al legislatore venga riservato un discreto margine di discrezionalità nel campo della scelta dei comportamenti da punire (come mostrano i casi dell’incesto e della preparazione di un grave atto violento idoneo a mettere pericolo l’integrità dello stato), la possibilità di svolgere il controllo prima di proporzionalità in senso ampio (ove si valuti l’idoneità e la necessarietà della norma penale rispetto ad un determinato scopo di tutela) e poi di proporzionalità in senso stretto (ove si valuti l’opportunità in sé della “intromissione” del legislatore, rispetto alla lesione di diritti che ne consegue) fa sì che l’esame della proporzionalità si possa riempire di sostanza e pertanto se ne delineano le caratteristiche che lo renderebbero percorribile anche nel sistema italiano. Di seguito viene maggiormente sviluppata la nozione di proporzionalità quale sproporzionalità della pena nell’ordinamento tedesco, ovvero nella sua accezione negativa. In sede di Strafzumessung un giudizio di proporzionalità nel senso del raggiungimento di quel perfetto rapporto tra colpa del reo, gravità del fatto di reato e quantum di pena rischia di fallire: molto più spesso la proporzionalità viene infatti ad essere meglio definita attraverso il ricorso alla sua accezione negativa, della sproporzionalità della pena, nel senso della sua insopportabilità. Tale nozione potrebbe costituire il parametro per un giudizio – da far valere in sede di esame di legittimità e di costituzionalità – sulla plausibilità delle pene già commisurate. Sul piano sovranazionale il concetto di sproporzionalità della pena si arricchisce di un ulteriore significato: il riferimento alla nozione di “inumanità” della stessa. Prendendo le mosse dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in base al quale la pena non deve essere sproporzionata rispetto al reato, si giunge all’analisi dell’interpretazione più recente della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata, dove il giudizio di manifesta sproporzionalità della pena viene ancorato all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.","abstract_html":"Nel presente lavoro è stato approfondito il ruolo del principio di proporzionalità nel campo delle sanzioni, attraverso un confronto con il sistema penale tedesco e con i principi derivanti dal piano sovranazionale. Partendo da un’analisi dei fondamenti giuridico-filosofici del principio in questione, si è voluto mettere in evidenza la fungibilità dello stesso nelle argomentazioni di posizioni teoriche anche distanti tra loro. 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Sebbene al legislatore venga riservato un discreto margine di discrezionalità nel campo della scelta dei comportamenti da punire (come mostrano i casi dell’incesto e della preparazione di un grave atto violento idoneo a mettere pericolo l’integrità dello stato), la possibilità di svolgere il controllo prima di proporzionalità in senso ampio (ove si valuti l’idoneità e la necessarietà della norma penale rispetto ad un determinato scopo di tutela) e poi di proporzionalità in senso stretto (ove si valuti l’opportunità in sé della “intromissione” del legislatore, rispetto alla lesione di diritti che ne consegue) fa sì che l’esame della proporzionalità si possa riempire di sostanza e pertanto se ne delineano le caratteristiche che lo renderebbero percorribile anche nel sistema italiano. Di seguito viene maggiormente sviluppata la nozione di proporzionalità quale sproporzionalità della pena nell’ordinamento tedesco, ovvero nella sua accezione negativa. 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Sebbene al legislatore venga riservato un discreto margine di discrezionalità nel campo della scelta dei comportamenti da punire (come mostrano i casi dell’incesto e della preparazione di un grave atto violento idoneo a mettere pericolo l’integrità dello stato), la possibilità di svolgere il controllo prima di proporzionalità in senso ampio (ove si valuti l’idoneità e la necessarietà della norma penale rispetto ad un determinato scopo di tutela) e poi di proporzionalità in senso stretto (ove si valuti l’opportunità in sé della “intromissione” del legislatore, rispetto alla lesione di diritti che ne consegue) fa sì che l’esame della proporzionalità si possa riempire di sostanza e pertanto se ne delineano le caratteristiche che lo renderebbero percorribile anche nel sistema italiano. Di seguito viene maggiormente sviluppata la nozione di proporzionalità quale sproporzionalità della pena nell’ordinamento tedesco, ovvero nella sua accezione negativa. In sede di Strafzumessung un giudizio di proporzionalità nel senso del raggiungimento di quel perfetto rapporto tra colpa del reo, gravità del fatto di reato e quantum di pena rischia di fallire: molto più spesso la proporzionalità viene infatti ad essere meglio definita attraverso il ricorso alla sua accezione negativa, della sproporzionalità della pena, nel senso della sua insopportabilità. Tale nozione potrebbe costituire il parametro per un giudizio – da far valere in sede di esame di legittimità e di costituzionalità – sulla plausibilità delle pene già commisurate. Sul piano sovranazionale il concetto di sproporzionalità della pena si arricchisce di un ulteriore significato: il riferimento alla nozione di “inumanità” della stessa. 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