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Università degli Studi di Milano

LE MODIFICHE DEL PIANO DI CONCORDATO

Abstract

dc:description

L’elaborato ha ad oggetto le modifiche del piano di un concordato preventivo in continuità aziendale adottate a seguito dell’omologazione. La selezione del tema deriva dall’osservazione per cui, poiché la fase esecutiva di un concordato in continuità dura in media circa cinque anni, è verosimile che durante la stessa intervengano nuovi fattori non considerati in sede di adozione dello strumento: da qui l’idea di studiare lo spazio di reazione concesso dal concordato preventivo di fronte alle sopravvenienze. Nell’analisi viene innanzitutto esclusa la possibilità di modificare a maggioranza la proposta sulla base della considerazione che i soggetti coinvolti nel concordato, nella fase esecutiva, sono portatori di un interesse collettivo di serie in relazione all’adempimento della proposta, mentre un interesse collettivo non sussiste rispetto a una sua modifica. L’analisi si concentra dunque sul piano e, in particolare, su due possibili modifiche dello stesso, definite “necessitate” e “discrezionali”. Le prime sono quelle orientate a intraprendere operazioni diverse da quelle programmate al fine di ottenere il risultato cui le stesse erano volte, ossia il soddisfacimento dei creditori nei termini pattuiti nella proposta. Le seconde, invece, sono determinate dall’interesse a cogliere nuove opportunità disponibili sul mercato e lasciano, in ipotesi, immutate le prospettive di soddisfacimento dei creditori. Nel lavoro viene, in primo luogo, sostenuto che al ricorrere di certe circostanze è obbligatorio adottare delle modifiche del piano, sia necessitate che discrezionali. In secondo luogo, viene affrontato il problema della tutela dei creditori anteriori a fronte dell’alterazione dell’assetto di rischio configurato nel piano e si conclude che, per le modifiche necessitate, è applicabile analogicamente l’art. 58, comma 2, c.c.i.i., mentre, per quelle discrezionali, è necessario ricorrere agli strumenti di tutela dei creditori tipici del diritto societario e, in specie, alla realizzazione di solvency tests, effettuati da un esperto indipendente nei casi di maggiore complessità. Da ultimo, viene preso in considerazione il lato interno delle modifiche, per rispondere al quesito se, nel caso in cui la correzione del programma originario implichi una modifica dello statuto, siano competenti a deliberarla gli amministratori o i soci. Al riguardo, si propone nuovamente una risposta differenziata per le modifiche discrezionali e per quelle necessitate: per le prime il voto dei soci non è prescindibile, mentre si ritiene lo sia per le seconde, salva l’individuazione dell’obbligo a carico degli amministratori di domandare il rinnovo dell’omologazione a prescindere da opposizioni.

Degree

thesis:*
Grantor dc:publisher
Università degli Studi di Milano
Year dc:date
2025

Author and committee

dc:creator, dc:contributor.*
Author dc:creator
  • NOVARA, MARCO
Contributors dc:contributor
  • relatore: V. Pinto ; coordinatore: G. Ludovico
  • M. Novara
  • LUDOVICO, GIUSEPPE

Subjects

dc:subject × 1

Rights

dc:rights
Statement dc:rights
  • info:eu-repo/semantics/openAccess
Language dc:language
ita

Identifiers

dc:identifier.*
OAI identifier oai:identifier
oai:air.unimi.it:2434/1141316

Chain of custody

source
Harvested from
Università degli Studi di Milano
Base URL
air.unimi.it/oai/request
Last updated
2026-07-27
Source record
OAI-PMH GetRecord
citation

NOVARA, MARCO. LE MODIFICHE DEL PIANO DI CONCORDATO. Università degli Studi di Milano, 2025. https://hdl.handle.net/2434/1141316