{"id":{"repo_id":"catania","oai_identifier":"oai:www.iris.unict.it:20.500.11769/586973"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/catania/oai:www.iris.unict.it:20.500.11769/586973","repository":{"repo_id":"catania","name":"Università degli Studi di Catania","base_url":"https://www.iris.unict.it/oai/request"},"display":{"title":"LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.","abstract":"La consapevolezza della opportunità di una salvaguardia dell'ambiente, considerato come bene rilevante in sé e per sé, è divenuta, quindi, patrimonio condiviso e al fine di approntare una sua tutela sono state predisposte anche determinate sanzioni penali. Attualmente, tuttavia, è stato notato come la problematica della tutela penale dell'ambiente viva, almeno sul versante nazionale, un periodo particolarmente controverso. Ciò è dovuto anche alla circostanza che le soluzioni offerte da parte della dottrina alla succitata problematica non sono forse del tutto in linea con quello che, oramai, costituisce il comune sentire delle popolazioni degli Stati europei in tema di ambiente. In taluni recenti contributi, infatti, o si giunge alla radicale soluzione dell'abbandono della tutela penale dell ambiente , oppure ci si accontenta di una tutela affidata al modello ingiunzionale, in una prospettiva esclusivamente antropocentrica, in cui il bene ambiente viene in considerazione solo in funzione strumentale rispetto alla tutela di altri beni , quali la vita, l'incolumità individuale, la salute pubblica, oppure, addirittura, il patrimonio o il corretto funzionamento del mercato. Al contrario, i cittadini europei sembrano sempre più preoccupati dall'inesorabile aggravarsi della crisi ambientale. E si aspettano un rafforzamento, e non certo un abbandono, della tutela penale dell ambiente. La consapevolezza dell importanza cruciale degli interessi sottesi alla più ampia nozione categoriale di ambiente, del resto, ha indotto il legislatore comunitario ad intervenire più volte nella suddetta materia, suggerendo così agli Stati membri l'introduzione (o, a seconda dei casi, il perfezionamento) di normative di carattere in primo luogo penale, ma anche amministrativo e civile. Già nel 1998, il Consiglio d' Europa aveva adottato una Convenzione per la tutela dell ambiente attraverso il diritto penale. La stessa preoccupazione «per l aumento dei reati contro l'ambiente e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati ove tali reati vengono commessi», che già aveva portato all'adozione della succitata Convenzione, ha costituito, poi, il fondamento - su iniziativa del Regno di Danimarca del febbraio 2000 - della Decisione Quadro della U.E. n.80/2003 in materia di tutela penale dell'ambiente. Da ultimo, un ruolo di straordinaria importanza è svolto dalla Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell ambiente. Tale direttiva, obbliga gli Stati membri a prevedere «nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente». Il ricorso alle sanzioni penali è necessario sulla base dell'espresso presupposto che le stesse «sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile». La direttiva si spinge anche oltre, indicando gli ambiti specifici dell'intervento penale mediante un elencazione delle condotte penalmente rilevanti. Il fine della realizzazione di una tutela penale effettiva, proporzionata e dissuasiva, che in tal modo viene imposto agli Stati membri, costituisce lo spunto per una riflessione sul grado di tutela offerto ai beni ambientali dal nostro ordinamento giuridico allo stato attuale, suggerendo altresì l'opportunità di un analisi in ordine alle prospettive cui il diritto penale possa ispirarsi, nel momento in cui interviene a regolamentare una materia così complessa.","abstract_html":"La consapevolezza della opportunità di una salvaguardia dell&#x27;ambiente, considerato come bene rilevante in sé e per sé, è divenuta, quindi, patrimonio condiviso e al fine di approntare una sua tutela sono state predisposte anche determinate sanzioni penali. Attualmente, tuttavia, è stato notato come la problematica della tutela penale dell&#x27;ambiente viva, almeno sul versante nazionale, un periodo particolarmente controverso. 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Attualmente, tuttavia, è stato notato come la problematica della tutela penale dell'ambiente viva, almeno sul versante nazionale, un periodo particolarmente controverso. Ciò è dovuto anche alla circostanza che le soluzioni offerte da parte della dottrina alla succitata problematica non sono forse del tutto in linea con quello che, oramai, costituisce il comune sentire delle popolazioni degli Stati europei in tema di ambiente. In taluni recenti contributi, infatti, o si giunge alla radicale soluzione dell'abbandono della tutela penale dell ambiente , oppure ci si accontenta di una tutela affidata al modello ingiunzionale, in una prospettiva esclusivamente antropocentrica, in cui il bene ambiente viene in considerazione solo in funzione strumentale rispetto alla tutela di altri beni , quali la vita, l'incolumità individuale, la salute pubblica, oppure, addirittura, il patrimonio o il corretto funzionamento del mercato. Al contrario, i cittadini europei sembrano sempre più preoccupati dall'inesorabile aggravarsi della crisi ambientale. E si aspettano un rafforzamento, e non certo un abbandono, della tutela penale dell ambiente. La consapevolezza dell importanza cruciale degli interessi sottesi alla più ampia nozione categoriale di ambiente, del resto, ha indotto il legislatore comunitario ad intervenire più volte nella suddetta materia, suggerendo così agli Stati membri l'introduzione (o, a seconda dei casi, il perfezionamento) di normative di carattere in primo luogo penale, ma anche amministrativo e civile. Già nel 1998, il Consiglio d' Europa aveva adottato una Convenzione per la tutela dell ambiente attraverso il diritto penale. La stessa preoccupazione «per l aumento dei reati contro l'ambiente e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati ove tali reati vengono commessi», che già aveva portato all'adozione della succitata Convenzione, ha costituito, poi, il fondamento - su iniziativa del Regno di Danimarca del febbraio 2000 - della Decisione Quadro della U.E. n.80/2003 in materia di tutela penale dell'ambiente. Da ultimo, un ruolo di straordinaria importanza è svolto dalla Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell ambiente. Tale direttiva, obbliga gli Stati membri a prevedere «nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente». Il ricorso alle sanzioni penali è necessario sulla base dell'espresso presupposto che le stesse «sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile». La direttiva si spinge anche oltre, indicando gli ambiti specifici dell'intervento penale mediante un elencazione delle condotte penalmente rilevanti. Il fine della realizzazione di una tutela penale effettiva, proporzionata e dissuasiva, che in tal modo viene imposto agli Stati membri, costituisce lo spunto per una riflessione sul grado di tutela offerto ai beni ambientali dal nostro ordinamento giuridico allo stato attuale, suggerendo altresì l'opportunità di un analisi in ordine alle prospettive cui il diritto penale possa ispirarsi, nel momento in cui interviene a regolamentare una materia così complessa."]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO."]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor":["Cerami, Giorgia","ALEO, Salvatore"],"dc:creator":["CERAMI, GIORGIA"],"dc:date":["2012-12-08"],"dc:description":["La consapevolezza della opportunità di una salvaguardia dell'ambiente, considerato come bene rilevante in sé e per sé, è divenuta, quindi, patrimonio condiviso e al fine di approntare una sua tutela sono state predisposte anche determinate sanzioni penali. 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Al contrario, i cittadini europei sembrano sempre più preoccupati dall'inesorabile aggravarsi della crisi ambientale. E si aspettano un rafforzamento, e non certo un abbandono, della tutela penale dell ambiente. La consapevolezza dell importanza cruciale degli interessi sottesi alla più ampia nozione categoriale di ambiente, del resto, ha indotto il legislatore comunitario ad intervenire più volte nella suddetta materia, suggerendo così agli Stati membri l'introduzione (o, a seconda dei casi, il perfezionamento) di normative di carattere in primo luogo penale, ma anche amministrativo e civile. Già nel 1998, il Consiglio d' Europa aveva adottato una Convenzione per la tutela dell ambiente attraverso il diritto penale. 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